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D.P.R. 547/1955

Art. 43 — Gli organi per la trasformazione del movimento rotativo in alternativo o viceversa, quali i corsoi, le bielle…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/43parte di D.P.R. 547/1955
Art. 43. Gli organi per la trasformazione del movimento rotativo in alternativo o viceversa, quali i corsoi, le bielle, gli eccentrici, le manovelle e simili devono essere adeguatamente protetti. La protezione puo' omettersi nei telai per il taglio delle pietre, marmo e simili salvo che sussistano particolari condizioni di pericolo, quando gli organi di movimento si trovino in posizione inaccessibile o la forza motrice non sia superiore ad un cavallo-vapore o la velocita' non sia superiore ai 60 giri al minuto primo.

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