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D.P.R. 547/1955

Art. 399 — Dei risultati delle verifiche e dei controlli eseguiti ai sensi del precedente articolo debbono essere redatt…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/399parte di D.P.R. 547/1955
Art. 399. Dei risultati delle verifiche e dei controlli eseguiti ai sensi del precedente articolo debbono essere redatti verbali su fogli o libretti conformi a modelli approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I verbali predetti debbono essere trattenuti sul luogo dove le verifiche o i controlli sono stati effettuati o devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ispettori del lavoro.

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