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D.P.R. 547/1955

Art. 394 — La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo precedente ha il compito di: a) esaminare e formular…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/394parte di D.P.R. 547/1955
Art. 394. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo precedente ha il compito di: a) esaminare e formulare proposte sulle questioni generali relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o all'igiene del lavoro; b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti in genere la tutela fisica dei lavoratori; c) esprimere parere sulle richieste di deroga previste all'art. 395; d) esprimere parere sui ricorsi previsti all'art. 402; e) esprimere parere su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulle questioni inerenti alla applicazione delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e su qualsiasi altra questione relativa alla sicurezza del lavoro. La Commissione, per l'espletamento dei suoi compiti puo' chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, effettuare sopraluoghi.

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