D.P.R. 547/1955
Art. 366 — Il trasporto e l'impiego delle materie e dei prodotti corrosivi o aventi temperature dannose devono effettuar…
Art. 366. Il trasporto e l'impiego delle materie e dei prodotti corrosivi o aventi temperature dannose devono effettuarsi con mezzi o sistemi tali da impedire che i lavoratori ne vengano a diretto contatto. Quando esigenze tecniche o di lavorazione non consentano la attuazione della norma di cui al comma precedente, devono essere messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione, in conformita' a quanto e' stabilito nel Titolo X.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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