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D.P.R. 547/1955

Art. 350 — Al governo delle officine e cabine elettriche presidiate devono essere adibiti almeno due lavoratori ogni qua…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/350parte di D.P.R. 547/1955
Art. 350. Al governo delle officine e cabine elettriche presidiate devono essere adibiti almeno due lavoratori ogni qualvolta la presenza di uno solo sia insufficiente o pregiudizievole per la sicurezza personale in relazione alla ubicazione o alle speciali condizioni delle installazioni o alla particolare pericolosita' delle manovre od operazioni di esercizio.

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