D.P.R. 547/1955
Art. 333 — Le linee che alimentano gli impianti elettrici installati nei luoghi contemplati negli articoli 329 e 331 dev…
Art. 333. Le linee che alimentano gli impianti elettrici installati nei luoghi contemplati negli articoli 329 e 331 devono essere provviste, all'esterno dei locali pericolosi o prima dell'entrata nella zona pericolosa, di interruttori onnipolari.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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