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D.P.R. 547/1955

Art. 315 — Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare d…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/315parte di D.P.R. 547/1955
Art. 315. Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.

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