D.P.R. 547/1955
Art. 313 — Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente decreto rela…
Art. 313. Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente decreto relativo agli utensili elettrici portatili, e' vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220 Volta verso terra. Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, e vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 Volta verso terra. Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste dal presente articolo e' fornita da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro, e deve funzionare col punto mediano dell'avvolgimento secondario collegato a terra.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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