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D.P.R. 547/1955

Art. 307 — Negli impianti di illuminazione di tubi luminescenti o fluorescenti, i conduttori, compresi i tratti di colle…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/307parte di D.P.R. 547/1955
Art. 307. Negli impianti di illuminazione di tubi luminescenti o fluorescenti, i conduttori, compresi i tratti di collegamento fra i vari tubi, devono essere provvisti di rivestimento isolante adeguato alla tensione del circuito o collocati fuori della portata di mano. I terminali metallici nudi sotto tensione, o che possono essere messi in tensione, devono essere completamente protetti mediante custodia di materiale isolante.

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