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D.P.R. 547/1955

Art. 30 — Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illumi…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/30parte di D.P.R. 547/1955
Art. 30. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati negli articoli 28 e 29, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione.

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