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D.P.R. 547/1955

Art. 293 — Nei circuiti ad alta tensione delle officine e cabine elettriche, la continuita' metallica di tutti i condutt…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/293parte di D.P.R. 547/1955
Art. 293. Nei circuiti ad alta tensione delle officine e cabine elettriche, la continuita' metallica di tutti i conduttori che fanno capo all'officina o cabina, esclusi i conduttori di terra, deve poter essere interrotta in modo evidente in corrispondenza agli arrivi o partenze dei conduttori stessi mediante l'uso di separatori. I Separatori devono inoltre essere installati per consentire la messa fuori circuito di macchinario ed apparecchiature. In modo particolare gli interruttori devono potersi isolare mediante separatori posti a monte o a valle, o da entrambe le parti e visibili da un luogo di facile accesso. Per gli interruttori muniti di dispositivi di innesto e disinnesto nel circuito, azionabili ad interruttore disinserito, tali dispositivi tengono luogo del separatore, purche' ne sia palese la avvenuta manovra.

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