D.P.R. 547/1955
Art. 272 — Quando il collegamento elettrico a terra non sia attuabile o non offra, in relazione a particolari condizioni…
Art. 272. Quando il collegamento elettrico a terra non sia attuabile o non offra, in relazione a particolari condizioni ambientali, le necessarie garanzie di efficienza, oppure quando non sia consigliabile in relazione alla particolarita' dell'impianto, devono adottarsi altri mezzi o sistemi di protezione di sicura efficacia.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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