Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 547/1955Art. 237
D.P.R. 547/1955

Art. 237 — Qualora nei luoghi di cui all'art

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/237parte di D.P.R. 547/1955
Art. 237. Qualora nei luoghi di cui all'art. 235 non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature col chiodi. Se necessario l'impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 547/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 236 Art. 238 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.