D.P.R. 547/1955
Art. 23 — I ponti sospesi ed i sostegni a sedia devono, sia per le caratteristiche costruttive che per le modalita' di …
Art. 23. I ponti sospesi ed i sostegni a sedia devono, sia per le caratteristiche costruttive che per le modalita' di montaggio e di uso, presentare sufficienti garanzie di resistenza. Qualora trattisi di ponti e sedie mobili meccanici, il movimento verticale deve essere effettuato esclusivamente mediante argani a discesa autofrenante. I ponti devono essere provvisti di parapetto normale completo di fermo al piede, ed i sostegni a sedia devono essere sospesi in modo che ne sia assicurata la stabilita' ed essere provvisti di cinghie o di altri mezzi di trattenuta che impediscano la caduta del lavoratore.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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