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D.P.R. 547/1955

Art. 219 — I piani inclinati con rotaie devono essere provvisti, all'inizio del percorso in pendenza alla stazione super…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/219parte di D.P.R. 547/1955
Art. 219. I piani inclinati con rotaie devono essere provvisti, all'inizio del percorso in pendenza alla stazione superiore, di dispositivi automatici di sbarramento per impedire la fuga di vagonetti o di convogli liberi. Alla stazione o al limite inferiore e lungo lo stesso percorso del piano inclinato, in relazione alle condizioni di impianto devono essere predisposte nicchie di rifugio per il personale. Deve essere vietato alle persone di percorrere i piani inclinati durante il funzionamento, a meno che il piano stesso non comprenda ai lati dei binari, passaggi aventi larghezza e sistemazioni tali da permettere il transito pedonale senza pericolo.

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