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D.P.R. 547/1955

Art. 21 — Le scale doppie non devono superare l'altezza di m

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/21parte di D.P.R. 547/1955
Art. 21. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m. 5 e devono essere provviste di catena di adeguata: resistenza o di altro dispositivo che impedisca la apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

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