Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 547/1955Art. 190
D.P.R. 547/1955

Art. 190 — Le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie devono esse…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/190parte di D.P.R. 547/1955
Art. 190. Le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie devono essere provvisti alle estremita' di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto o respingenti adeguati per resistenza ed azione ammortizzante alla velocita' ed alla massa del mezzo mobile ed aventi altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 547/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 189 Art. 191 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.