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D.P.R. 547/1955

Art. 186 — Le manovre per il sollevamento ed il sollevamento - trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da e…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/186parte di D.P.R. 547/1955
Art. 186. Le manovre per il sollevamento ed il sollevamento - trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del carico puo' costituire pericolo. Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni in modo da consentire, ove sia praticamente possibile, l'allontanamento delle persone che si trovino esposte al pericolo dell'eventuale caduta del carico.

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