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D.P.R. 547/1955

Art. 182 — I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono: a) potersi raggiungere senz…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/182parte di D.P.R. 547/1955
Art. 182. I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono: a) potersi raggiungere senza pericolo; b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza; c) permettere la perfetta visibilita' di tutta la zona di azione del mezzo. Qualora, per particolari condizioni di impianto o di ambiente, non sia possibile controllare dal posto di manovra tutta la zona di azione del mezzo, deve essere predisposto un servizio di segnalazioni svolto con lavoratori incaricati.

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