D.P.R. 547/1955
Art. 182 — I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono: a) potersi raggiungere senz…
Art. 182. I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono: a) potersi raggiungere senza pericolo; b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza; c) permettere la perfetta visibilita' di tutta la zona di azione del mezzo. Qualora, per particolari condizioni di impianto o di ambiente, non sia possibile controllare dal posto di manovra tutta la zona di azione del mezzo, deve essere predisposto un servizio di segnalazioni svolto con lavoratori incaricati.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provevdimento.
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