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D.P.R. 547/1955

Art. 180 — Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da evitare sollecitazioni pericolose, n…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/180parte di D.P.R. 547/1955
Art. 180. Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da evitare sollecitazioni pericolose, nonche' impigliamenti o accavallamenti. Le estremita' libere delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.

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