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D.P.R. 547/1955

Art. 172 — I ganci per apparecchi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco o esse…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/172parte di D.P.R. 547/1955
Art. 172. I ganci per apparecchi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco o essere conformati, per particolare profilo della superficie interna o limitazione dell'apertura di imbocco, in modo da impedire lo sganciamento delle funi, delle catene e degli altri organi di presa.

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