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D.P.R. 547/1955

Art. 169 — Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurar…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/169parte di D.P.R. 547/1955
Art. 169. Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la stabilita del mezzo e del suo carico, in relazione al tipo dei mezzo stesso, alla sua velocita, alle accelerazioni in fase di avviamento e di arresto ed alle caratteristiche del percorso.

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