D.P.R. 547/1955
Art. 166 — Le presse fustellatrici che richiedono il collocamento a mano delle fustelle fra le due piastre devono essere…
Art. 166. Le presse fustellatrici che richiedono il collocamento a mano delle fustelle fra le due piastre devono essere attrezzate con fustelle di altezza non inferiore a 50 millimetri munite di bordo sporgente, allo scopo di consentirne l'uso senza pericolo per le mani. La disposizione di cui al primo comma non e' obbligatoria quando la applicazione delle fustelle sul materiale in lavorazione e' effettuata a piastre di pressione spostate e quindi in condizioni non pericolose.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provevdimento.
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