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D.P.R. 547/1955

Art. 16 — Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e man…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/16parte di D.P.R. 547/1955
Art. 16. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

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