D.P.R. 547/1955
Art. 150 — Gli impianti di tessitura devono essere attrezzati con mezzi che permettano di eseguire in modo sicuro il mon…
Art. 150. Gli impianti di tessitura devono essere attrezzati con mezzi che permettano di eseguire in modo sicuro il montaggio e lo smontaggio sia del subbio del tessuto, che del subbio dell'ordito.
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- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provevdimento.
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