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D.P.R. 547/1955

Art. 150 — Gli impianti di tessitura devono essere attrezzati con mezzi che permettano di eseguire in modo sicuro il mon…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/150parte di D.P.R. 547/1955
Art. 150. Gli impianti di tessitura devono essere attrezzati con mezzi che permettano di eseguire in modo sicuro il montaggio e lo smontaggio sia del subbio del tessuto, che del subbio dell'ordito.

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