D.P.R. 547/1955
Art. 141 — Il montaggio sui tamburi delle macchine indicate nell'articolo precedente delle funicelle di comando dei fusi…
Art. 141. Il montaggio sui tamburi delle macchine indicate nell'articolo precedente delle funicelle di comando dei fusi deve essere fatto a macchina ferma. E' tuttavia consentito il montaggio a macchina in moto, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al predetto articolo, a condizione che all'operazione sia adibito personale esperto fornito di appositi attrezzi, quali anello o asticciola con gancio.
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Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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