D.P.R. 547/1955
Art. 14 — I locali di lavoro e quelli adibiti a deposito devono essere provvisti di porte di uscita, che abbiano la lar…
Art. 14. I locali di lavoro e quelli adibiti a deposito devono essere provvisti di porte di uscita, che abbiano la larghezza di almeno m. 1,10, e che siano in numero non inferiore ad una per ogni 50 lavoratori, normalmente ivi occupati o frazione compresa fra 10 e 50. Il numero delle porte puo' anche essere minore, purche' la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 626/09 — Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/26autoritativoha disposto (con l'art.33) la modifica dell'art.14.
Abroga · 1
- D.lgs 81/04 — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tuteautoritativoha disposto (con l'art.304, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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