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D.P.R. 547/1955

Art. 125 — I molini a palle e le macchine simili debbono essere segregati mediante barriere o parapetti posti a convenie…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/125parte di D.P.R. 547/1955
Art. 125. I molini a palle e le macchine simili debbono essere segregati mediante barriere o parapetti posti a conveniente distanza, ogni qualvolta i loro elementi sporgenti vengano a trovarsi, durante la rotazione, a meno di metri due di altezza dal pavimento.

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