Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 547/1955Art. 108
D.P.R. 547/1955

Art. 108 — Le seghe a nastro devono avere i volani di rinvio del nastro completamente protetti

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/108parte di D.P.R. 547/1955
Art. 108. Le seghe a nastro devono avere i volani di rinvio del nastro completamente protetti. La protezione deve estendersi anche alle corone dei volani in modo da trattenere il nastro in caso di rottura. Il nastro deve essere protetto contro il contatto accidentale in tutto il suo percorso che non risulta compreso nelle protezioni di cui al primo comma, ad eccezione del tratto strettamente necessario per la lavorazione.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 547/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 107 Art. 109 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.