Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 547/1955Art. 100
D.P.R. 547/1955

Art. 100 — Gli schermi di difesa contro le proiezioni di materiali devono, per le macchine di fucinatura e di stampaggio…

ELI /it/dpr/1955/04/27/547/art/100parte di D.P.R. 547/1955
Art. 100. Gli schermi di difesa contro le proiezioni di materiali devono, per le macchine di fucinatura e di stampaggio, essere applicati almeno posteriormente alla macchina e quando non ostino esigenze di lavoro, anche sul davanti ed ai lati. Gli schermi possono omettersi quando, in relazione alla ubicazione della macchina od al particolare sistema di lavoro, sia da escludersi la possibilita' che i lavoratori siano colpiti da dette proiezioni.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 547/1955 · fonte Normattiva ↗

← Art. 99 Art. 101 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.