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D.P.R. 795/1948

Art. 8 — Art. 2, lett. b

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/8parte di D.P.R. 795/1948
Art. 8. (Art. 2, lett. b), c), d), e) e f), del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). Alla domanda, oltre all'anzidetta dichiarazione di protezione, debbono essere uniti: 1) la prescritta attestazione di versamento nella forma stabilita dal successivo art. 38, comprovante il pagamento delle tasse dovute; 2) la marca da bollo prescritta, da applicare sul brevetto; 3) lo stampo tipografico, atto a riprodurre il marchio in tutte le sue parti; 4) tre copie, esenti da bollo, ottenute dallo stampo tipografico e, nel caso in cui si rivendichi il colore, altre tre copie esenti da bollo, identiche all'esemplare del marchio applicato sulla dichiarazione di protezione. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito anche l'atto di procura, ovvero la lettera d'incarico, di cui all'art. 77 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.

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