D.P.R. 795/1948
Art. 69 — (Art
Art. 69. (Art. 7, comma primo, secondo e quarto del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). I brevetti concessi, distinti per classi e le trascrizioni avvenute, sono pubblicati almeno mensilmente nel Bollettino dei brevetti per invenzioni modelli e marchi. La pubblicazione conterra', oltre la riproduzione dei marchi, le indicazioni fondamentali contenute nei brevetti nonche' nelle dichiarazioni di protezione, e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione. Il Bollettino potra' contenere inoltre, sia gli indici analitici dei marchi protetti da brevetto, sia gli indici alfabetici dei titolari dei brevetti concessi. Sul Bollettino medesimo sara' altresi' data notizia degli estremi dei marchi registrati internazionalmente, mediante richiamo ai fascicoli del Bollettino dell'ufficio internazionale di Berna Les Marques Internationales, contenenti le indicazioni riguardanti tali marchi, man mano che i fascicoli stessi perverranno.
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