Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 795/1948Art. 60
D.P.R. 795/1948

Art. 60 — La commissione ha sempre facolta' di ordinare il differimento sulla decisione, o anche della discussione, ad …

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/60parte di D.P.R. 795/1948
Art. 60. La commissione ha sempre facolta' di ordinare il differimento sulla decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 795/1948 · fonte Normattiva ↗

← Art. 59 Art. 61 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.