D.P.R. 795/1948
Art. 6 — Art. 2, lett. b
Art. 6. (Art. 2, lett. b), del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). L'esemplare della riproduzione del marchio, da applicare sulla dichiarazione di protezione, ottenuto con mezzi meccanici su carta bianca comune, deve avere dimensioni non superiori a quelle della carta bollata, margini esclusi. L'esemplare della riproduzione del marchio non puo' contenere alcun richiamo o riferimento a eventuali brevettazioni o a brevetti di invenzioni o di modelli industriali, neppure se riguardano i prodotti o merci che il marchio e' destinato a contraddistinguere.
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