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D.P.R. 795/1948

Art. 52 — I ricorsi, previsti dal regio decreto 21 giugno 1942, n

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/52parte di D.P.R. 795/1948
Art. 52. I ricorsi, previsti dal regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, debbono essere o depositati presso gli uffici di cui al precedente art. 2, o inviati direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria della commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio centrale dei brevetti. All'originale del ricorso devono essere unite tre copie in carta libera, salva tuttavia la facolta' della segreteria della commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.

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