D.P.R. 795/1948
Art. 50 — Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme, e con le stesse mod…
Art. 50. Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme, e con le stesse modalita', stabilite per le domande di trascrizioni. Le cancellazioni sono eseguite mediante annotazioni a margine.
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