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D.P.R. 795/1948

Art. 48 — Art. 9, comma secondo, del regolamento approvato con decreto 20 marzo 1913, n. 526

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/48parte di D.P.R. 795/1948
Art. 48. (Art. 9, comma secondo, del regolamento approvato con decreto 20 marzo 1913, n. 526). L'Ufficio centrale dei brevetti restituisce al richiedente un esemplare della domanda, con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione. Gli atti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall'ufficio stesso.

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