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D.P.R. 795/1948

Art. 25 — Art. 4. comma primo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/25parte di D.P.R. 795/1948
Art. 25. (Art. 4. comma primo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). Gli uffici indicati nel precedente art. 2, all'atto del ricevimento delle domande di brevetto e dei documenti prescritti, ne redigono processo verbale, su apposite registro, firmato da chi presenta la domanda e sottoscritto dall'ufficiale rogante, indicando il giorno e l'ora del deposito, il nome e il domicilio del richiedente, e del suo mandatario, se vi sia, gli estremi del marchio, ove sia specificato in che cosa il marchio consista, se in una parola, o figura, o segno, e quale, e siano messe in evidenza le caratteristiche del marchio stesso, nonche' i documenti presentati. Una copia del processo verbale, osservate le norme sul bollo, e' rilasciata, su richiesta, a chi presenta la domanda.

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