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D.P.R. 795/1948

Art. 20 — Quando all'estero siano state depositate separate domande sotto dato diverse, per le varie pareti di uno stes…

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/20parte di D.P.R. 795/1948
Art. 20. Quando all'estero siano state depositate separate domande sotto dato diverse, per le varie pareti di uno stesso marchio, e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorita', per ognuna di esse, ancorche' costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicate piu' registrazioni o piu' depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio, alle nuove domande separate e applicabile l'art. 27 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.

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