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D.P.R. 795/1948

Art. 18 — Art. 3, comma terzo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/18parte di D.P.R. 795/1948
Art. 18. (Art. 3, comma terzo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). I documenti di cui ai precedenti articoli 16 e 17 debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana. L'Ufficio centrale dei brevetti ha facolta' di richiedere che la traduzione sia certificata conforme al testo straniero dall'autorita' diplomatica o consolare del Paese in cui il documento fu formato, ovvero da un traduttore ufficiale. I certificati, anch'essi tradotti, rilasciati da direttori o da presidenti degli uffici di Stati facenti parte dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale, sono esenti da legalizzazione e possono essere sostituiti da pubblicazioni ufficiali, munite del timbro o del visto dell'ufficio da cui provengono. Il richiedente risponde della perfetta corrispondenza delle traduzioni anzidette con gli originali. Tutti i documenti esteri e le rispettivo traduzioni, sono soggetti al bollo, in conformita' delle disposizioni vigenti.

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