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D.P.R. 795/1948

Art. 16 — Art. 3, comma primo e quarto, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/16parte di D.P.R. 795/1948
Art. 16. (Art. 3, comma primo e quarto, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). Chi nella registrazione faccia riferimento ad una precedente registrazione ottenuta per lo stesso marchio in altro Stato da lui o da un suo avente causa, dovra' unire alla dichiarazione un certificato dal quale risulti in quale data e sotto qual numero d'ordine sta stata fatta la registrazione all'estero. Se la registrazione all'estero abbia avuto luogo a favore di altri, il richiedente deve produrre il titolo di acquisto per quale e' consentito il trasferimento del marchio,

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