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D.P.R. 795/1948

Art. 10 — Art. 2, lett. e

ELI /it/dpr/1948/05/08/795/art/10parte di D.P.R. 795/1948
Art. 10. (Art. 2, lett. e), del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526). Lo stampo tipografico, alto ventiquattro millimetri, zoccolo compreso, deve avere dimensioni non inferiori a quindici millimetri e non superiori a centimetri dieci sia in larghezza che in lunghezza.

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