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D.P.C.M. 196/2023

Art. 4 — Funzioni

ELI /it/dpcm/2023/10/30/196/art/4parte di D.P.C.M. 196/2023
Art. 4. Funzioni 1. Nell'ambito delle attribuzioni e delle aree funzionali del Ministero della salute individuate dagli articoli 47-bis e 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i Dipartimenti e le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente regolamento e ogni altra funzione attribuita al Ministero dalla vigente normativa, coordinandosi con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, ivi incluse, nelle materie di rispettiva competenza: a) l'attivita' istruttoria relativa al contenzioso; b) la formulazione di proposte concernenti la ricerca in materia sanitaria, ivi comprese quelle per la partecipazione del Ministero alla programmazione e all'impiego dei fondi europei, le politiche di coesione, la programmazione regionale unitaria, nonche' la gestione dei piani e dei rispettivi fondi assegnati; c) le attivita' connesse all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica e alla stipulazione dei contratti, assumendone le relative responsabilita'. 2. Con riferimento all'attivita' istruttoria di cui al comma 1, lettera a), il coordinamento del contenzioso concernente piu' Direzioni generali dello stesso Dipartimento e' assicurato dal Capo del Dipartimento, mentre il coordinamento del contenzioso tra piu' Dipartimenti e' rimesso alle indicazioni della Conferenza permanente di cui all'articolo 1, comma 2. Le attivita' di cui alle lettere b) e c) sono coordinate dal Capo del Dipartimento quando afferiscono a materie di competenza di piu' Direzioni generali dello stesso Dipartimento. 3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, ove non diversamente disciplinato, le Direzioni generali esercitano i poteri di accertamento e di ispezione previsti dalla normativa vigente. Note all'art. 4: - Per gli articoli 47-bis e 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note all'articolo 1.

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