D.P.C.M. 196/2023
Art. 19 — Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema
Art. 19. Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema 1. La Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema, anche avvalendosi del Comando Carabinieri per la tutela della salute, svolge le seguenti funzioni: a) individuazione, definizione, valutazione, informazione e promozione di corretti stili di vita, con particolare riferimento all'attivita' fisica, al fumo, all'alcol, al doping, al sovrappeso e all'obesita', all'allattamento, alla nutrizione e all'invecchiamento attivo, tenuto conto della interazione con l'ecosistema, anche raccordandosi con la Direzione generale della comunicazione; b) promozione della salute, con particolare riguardo alle fasce di popolazione vulnerabili (anziani, settore materno infantile, eta' evolutiva, migranti, persone affette da patologie croniche e di rilievo sociale, disabili, persone non autosufficienti, persone con problemi di salute mentale); c) monitoraggio e valutazione del fenomeno delle dipendenze; d) tutela della salute umana nei rapporti con l'ecosistema e, in particolare, tutela dalle esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici nell'ambiente naturale, nell'ambiente di vita, nelle acque destinate al consumo umano e nell'ambiente di lavoro; e) disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping, in raccordo con la Direzione generale di cui all'articolo 17; f) disciplina delle acque minerali; g) cura del contenzioso e affari legali nelle materie di competenza della Direzione generale. 2. La Direzione generale, inoltre, svolge compiti: a) rientranti nelle funzioni assegnate al Dipartimento nei rapporti con la Autorita' europea per la sicurezza alimentare; b) di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare; c) di segreteria e di supporto al funzionamento del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, comma 3. Essa assicura, altresi', il raccordo con le regioni anche ai fini della programmazione delle attivita' di valutazione del rischio della catena alimentare e l'operativita' del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, in raccordo con la Direzione generale di cui all'articolo 8.
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