D.P.C.M. 196/2023
Art. 11 — Direzione generale della prevenzione
Art. 11. Direzione generale della prevenzione 1. La Direzione generale della prevenzione svolge le seguenti funzioni anche avvalendosi del Comando Carabinieri per la tutela della salute: a) prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ivi incluse le altre competenze sanitarie in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; b) prevenzione degli incidenti in ambito stradale e domestico e nelle istituzioni sanitarie e socio-sanitarie; c) prevenzione nella popolazione a rischio, con particolare riguardo ai programmi organizzati di screening; d) tutela della salute con riguardo a sangue ed emocomponenti, trapianto di organi e biotecnologie, con particolare riferimento al loro impiego ed alle procedure autorizzative relative ad attivita' concernenti microrganismi geneticamente modificati; e) buone pratiche di laboratorio; aspetti connessi alla protezione civile; f) consulenza medico-legale nei confronti di altri organi dello Stato, anche giurisdizionali; g) cura del contenzioso inerente alla materia delle vaccinazioni obbligatorie, delle trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, di trapianto di organi e biotecnologie, nonche' indennizzi per relativi danni da complicanze di tipo irreversibile, nonche' in tutte le altre materie di competenza della Direzione generale; h) altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla salute; i) coordinamento funzionale degli uffici di Sanita' Marittima, Aerea e di Frontiera e dei Servizi territoriali per l'Assistenza Sanitaria al personale Navigante, marittimo e dell'aviazione civile (USMAF-SASN), fatte salve le competenze della Direzione di cui all'articolo 20, ed esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria del personale navigante e aeronavigante in Italia e all'estero. 2. La Direzione generale si avvale degli uffici di Sanita' Marittima, Aerea e di Frontiera e dei Servizi territoriali per l'Assistenza Sanitaria al personale Navigante, marittimo e dell'aviazione civile (USMAF-SASN) nello svolgimento delle proprie funzioni. Note all'art. 11: - Per il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si veda nelle note all'articolo 5.
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