D.P.C.M. 97/2005
Art. 51 — Commissariamento
Art. 51. Commissariamento 1. In caso di impossibilita' di funzionamento dell'ente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, e' nominato un commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 2. Il commissario straordinario puo' rimanere in carica per non piu' di dodici mesi, entro i quali dovranno essere ricostituiti gli organi statutari.
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