D.P.C.M. 97/2005
Art. 49 — Vigilanza
Art. 49. Vigilanza 1. La vigilanza sulla Croce rossa italiana e' esercitata dal Ministero della salute. 2. La Croce rossa italiana, entro 10 giorni dall'adozione, invia al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' al Ministero della difesa i bilanci preventivi e relative variazioni e i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori, il piano di programma annuale e pluriennale e al termine dell'anno di esercizio, una relazione sull'attivita' svolta e gli obiettivi raggiunti.
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