Open·Parlamento
HomeNormeD.P.C.M. 97/2005Art. 47
D.P.C.M. 97/2005

Art. 47 — Rappresentanza e difesa in giudizio

ELI /it/dpcm/2005/05/06/97/art/47parte di D.P.C.M. 97/2005
Art. 47. Rappresentanza e difesa in giudizio 1. La Croce rossa italiana puo' agire in giudizio per la difesa degli interessi rappresentati e puo' altresi' costituirsi parte civile nei processi penali attinenti a fatti arrecanti pregiudizio a tali interessi. 2. L'Associazione della Croce rossa italiana si avvale della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

↑ Tutti gli articoli di D.P.C.M. 97/2005 · fonte Normattiva ↗

← Art. 46 Art. 48 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.