D.P.C.M. 97/2005
Art. 27 — C o m p i t i
Art. 27. C o m p i t i 1. Il comitato regionale svolge i compiti in materia associativa, attribuitigli dalla legge e dal presente statuto, di indirizzo e vigilanza dell'attivita' della Croce rossa nel territorio della regione e di coordinamento dell'attivita' dei rispettivi comitati provinciali.
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