D.P.C.M. 97/2005
Art. 20 — Compiti dell'assemblea nazionale
Art. 20. Compiti dell'assemblea nazionale 1. L'assemblea nazionale: a) elabora ed approva le strategie di sviluppo dell'attivita' dell'Associazione; b) elegge il presidente nazionale fra i soci attivi; c) elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo nazionale fra i propri componenti; d) delibera le proposte modificative dello statuto da sottoporre alla approvazione delle autorita' competenti con il voto favorevole di almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto; e) approva il bilancio di previsione e ratifica le relative variazioni, approva il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita' svolta predisposta dal consiglio direttivo nazionale ai sensi dell'articolo 23; f) fissa l'ammontare e la decorrenza della quota sociale su proposta del consiglio direttivo nazionale.
↑ Tutti gli articoli di D.P.C.M. 97/2005 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.